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Legge 23/12/2005 n. 266435. Al finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonchè con le risorse di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004. 436. L’accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell’area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica. 437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434. 438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. 439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE. 440. La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all’operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell’interesse proprietario leso. 441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell’ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471. 443. Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza. 444. L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. 445. All’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venticinque». 446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l’articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. 447. All’attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni. 448. Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento. 449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonchè altri interventi per la protezione dell’ambiente e la tutela del territorio. 450. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. 451. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 2, comma 3-ter, del decretolegge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 452. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, do- po le parole: «reale o figurativo», sono inserite le seguenti: «o corrispettivi di servizi». 453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito l’obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all’interno della stessa regione. 454. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, non è più corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento. 455. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili. 456. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate; b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»; c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11». 457. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità. 458. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici. 459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis. 460. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che: a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi; b) l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi; c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l’affitto della testata. 461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonchè all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta.
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